Aiuto & contatto

Qui trova le risposte alle domande più frequenti, un glossario con i principali termini e le nostre informazioni di contatto.

Domande frequenti

Qual è il modo migliore per contattare la Cassa di compensazione Migros?

Può contattarci telefonicamente al numero 044 276 47 77, via e-mail all’indirizzo info@akmigros.ch oppure tramite il portale clienti.

Cosa bisogna fare in caso di smarrimento del certificato di assicurazione?

Non bisogna fare niente, dato che non è necessario possedere un certificato di assicurazione. Lo smarrimento di quest’ultimo non incide in alcun modo sui diritti nei confronti dell’AVS. Per ricevere la rendita, per esempio, non è necessario mostrare il certificato di assicurazione. Il numero AVS figura anche sulla tessera d’assicurazione malattie.

Come posso sapere se il mio datore di lavoro ha versato i miei contributi?

Chi desidera verificare se il suo datore di lavoro abbia effettivamente versato alla cassa di compensazione i contributi prelevati sul suo salario o se la sua durata di contribuzione presenti interruzioni può chiedere un estratto dei propri conti individuali a tutte le casse di compensazione che ne gestiscono uno, vale a dire a tutte le casse presso le quali è stato iscritto durante la sua vita. È anche possibile chiedere a un’unica cassa tutti gli estratti dei conti individuali gestiti a suo nome. Gli estratti possono essere ordinati via posta e via Internet.

Se si constata che negli estratti i dati relativi al rapporto di lavoro attuale o a quelli passati sono incompleti o errati, occorre inviare alla cassa di compensazione AVS una copia dei relativi conteggi salariali e chiedere una verifica. Va tenuto presente che nella ricapitolazione dei conti potrebbero non figurare ancora i redditi dell’anno corrente, poiché i datori di lavoro hanno tempo fino all’anno successivo per trasmettere alla competente cassa di compensazione AVS l’insieme delle dichiarazioni di salario.

Quando sono considerato/a senza attività lucrativa per l’AVS?

Per l’AVS sono considerate senza attività lucrativa tutte le persone domiciliate in Svizzera che non conseguono alcun reddito dell’attività lucrativa o ne conseguono solo uno esiguo. Si tratta, per esempio, di persone andate in pensione anticipatamente, beneficiari di rendite AI, studenti, persone che intraprendono un giro del mondo, disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, persone vedove o che si occupano dell’economia domestica.

Anche chi lavora a tempo parziale versa, a seconda delle circostanze, contributi in qualità di persona senza attività lucrativa: per gli assicurati che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno viene effettuato un calcolo comparativo. Sono considerate non esercitanti durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno le persone che lavorano meno di nove mesi all’anno o meno del 50 per cento del tempo di lavoro usuale. Se i contributi dovuti per questa attività, inclusi i contributi del datore di lavoro, rappresentano meno della metà dei contributi che si sarebbero dovuti versare in qualità di persona senza attività lucrativa, si devono versare contributi come tale. In questo caso, gli assicurati possono chiedere alla loro cassa di compensazione di dedurre i contributi pagati sul reddito dell’attività lucrativa dai contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.

Quanto è preciso un calcolo di una rendita futura?

È possibile chiedere un calcolo anticipato della propria rendita per avere un’idea del suo importo al momento del pensionamento. Il calcolo anticipato si basa sulla situazione personale attuale del richiedente (stato civile, composizione della famiglia ecc.) e sul diritto vigente. Cambiamenti nella situazione personale o nel diritto vigente possono influire notevolmente sul diritto alla rendita o sull’importo di quest’ultima. Il calcolo anticipato della rendita è tanto più attendibile quanto più l’età di riferimento è vicina al momento in cui viene effettuato.

Chi può beneficiare degli assegni familiari?

Possono beneficiare degli assegni familiari:

  • I salariati non agricoli: a questa categoria di persone è applicabile la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
  • Le persone senza attività lucrativa:
    per principio la LAFam riconosce il diritto agli assegni familiari anche alle persone senza attività lucrativa con reddito modesto ai sensi dell’AVS.
  • Le persone attive nell’agricoltura:
    la Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è un ordinamento speciale in virtù del quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli.
  • I lavoratori indipendenti non agricoli:
    Dal 1° gennaio 2013 tutti i lavoratori indipendenti in Svizzera sono obbligatoriamente soggetti alla Legge sugli assegni familiari.

Come viene calcolata la mia rendita di vecchiaia AVS?

Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base di due elementi:

  • gli anni di contribuzione computabili e
  • il reddito annuo medio determinante.

Ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) chi ha versato i contributi AVS senza interruzioni a partire dal 21° anno d’età fino alla fine dell’anno civile precedente il raggiungimento dell’età di riferimento.

Se l’avente diritto presenta lacune contributive, la durata di contribuzione è incompleta e viene quindi concessa soltanto una rendita parziale. Di regola, una lacuna contributiva di un anno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 per cento.

L’ammontare della rendita dipende anche dal reddito annuo medio, che è composto:

  • dalla media dei redditi assicurati rivalutati,
  • dalla media degli eventuali accrediti per compiti educativi e
  • dalla media degli eventuali accrediti per compiti assistenziali.

Come verrà aumentata l’età di pensionamento delle donne?

L’espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». L’aumento dell’età di riferimento delle donne inizierà un anno dopo l’entrata in vigore della riforma e avverrà gradualmente, con un incremento di tre mesi all’anno. Se la riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, come attualmente previsto, per le donne nate nel 1960 che compiranno i 64 anni nel 2024 non vi sarà alcun aumento dell’età di riferimento. Successivamente, l’età di riferimento delle donne sarà innalzata come segue:

Anno

Età di riferimento delle donne

Anno di nascita delle donne

2024

64 anni (nessun aumento)

1960

2025

64 anni + 3 mesi

1961

2026

64 anni + 6 mesi

1962

2027

64 anni + 9 mesi

1963

2028

65 anni

1964

Dal 2028 l’età di riferimento delle donne sarà uguale a quella degli uomini, ossia 65 anni. Questo vale anche per il 2° pilastro, dove l’innalzamento dell’età di riferimento avverrà allo stesso ritmo di quello dell’AVS.

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