Lavorare temporaneamente all’estero
Per chi
Datori di lavoro che desiderano distaccare temporaneamente collaboratori all’estero.
Persone di contatto
La cassa di compensazione è volentieri a Sua disposizione per qualsiasi domanda.
Ecco come procedere come datore di lavoro in caso di distacco
Verificare la condizione
Se l’impiego all’estero è temporaneo, i Suoi collaboratori restano assoggettati al diritto svizzero delle assicurazioni sociali.
Registrarsi nell’applicazione web ALPS
La gestione delle assicurazioni sociali dei collaboratori che svolgono un’attività a livello internazionale avviene tramite l’applicazione web ALPS. L’accesso ad ALPS avviene tramite la piattaforma Connect.
Inoltrare la domanda
Compili in ALPS la domanda di primo distacco fino a una durata massima di 24 mesi. Con l’approvazione riceverà il certificato di distacco A1.
Richiedere una proroga
Se necessario, può prorogare il distacco nuovamente tramite ALPS.
Distacco nell’UE/AELS e negli Stati contraenti
La Svizzera ha concluso accordi di sicurezza sociale con diversi Stati.
Gli accordi più importanti sono quelli conclusi con gli Stati dell’UE e dell’AELS.
Inoltre, esistono oltre 50 accordi interstatali in materia di sicurezza sociale con altri Stati.
L’obiettivo di tali accordi è garantire la parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento delle prestazioni all’estero.
Moduli e opuscoli
Domande frequenti
Qual è il modo migliore per contattare la Cassa di compensazione Migros?
Può contattarci telefonicamente al numero 044 276 47 77, via e-mail all’indirizzo info@akmigros.ch oppure tramite il portale clienti.
Il distacco temporaneo in uno Stato contraente (al di fuori dell’UE/AELS) avrà una durata superiore alla durata di distacco prevista dalla convenzione. Posso rimanere assoggettato/a alle assicurazioni sociali in Svizzera?
Se il periodo di distacco non è sufficiente, i datori di lavoro possono richiedere una proroga del distacco tramite l’applicazione web ALPS (messa a disposizione dalla loro cassa di compensazione). La proroga può essere accordata fino al raggiungimento della durata massima complessiva di cinque a sei anni. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) cercherà di raggiungere un accordo speciale con l’autorità estera competente del Paese di distacco.
Se l’accordo viene raggiunto, ai datori di lavoro verrà inviata una conferma in cui si certifica che la legislazione svizzera rimane applicabile.
A quali condizioni posso rimanere assicurato/a nell’AVS, se il mio datore di lavoro mi manda temporaneamente a lavorare all’estero?
Se il datore di lavoro distacca un dipendente temporaneamente, vale a dire di regola al massimo per sei anni, in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, il dipendente rimane assicurato nell’AVS durante questo periodo. A tal fine, il datore di lavoro gli procura un certificato di distacco presso la propria cassa di compensazione (o, in caso di impieghi di durata più lunga, presso l’UFAS), che il dipendente potrà presentare all’estero in modo da essere esonerato dall’obbligo assicurativo nello Stato in questione.
Il distacco è possibile negli Stati seguenti:
Albania, Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA
Quando deve essere richiesto il modulo A1?
In caso di distacco temporaneo o di svolgimento di un’attività esercitata abitualmente in più Stati, la domanda dovrebbe di principio essere presentata prima dell’inizio dell’attività. Tuttavia, il modulo A1 può essere richiesto anche dopo l’inizio dell’attività ed essere rilasciato con effetto retroattivo, poiché ha carattere dichiarativo.
Se sono adempiute le condizioni legali del distacco, il diritto svizzero delle assicurazioni sociali si applica al lavoratore a partire dal momento della partenza per l’estero, anche se il modulo A1 non è ancora stato rilasciato.
In caso di soggiorno all’estero, rimango assicurato/a nell’AVS?
Di norma, no. Sono tuttavia previste le eccezioni seguenti.
a) Breve soggiorno all’estero senza trasferimento del domicilio
Se ci si reca all’estero senza lavorarvi, per esempio per un giro del mondo o per motivi di studio, si continua di regola ad avere il domicilio in Svizzera e dunque a essere assicurati obbligatoriamente nell’AVS.
b) Impiego temporaneo all’estero per un datore di lavoro svizzero
Se il datore di lavoro distacca temporaneamente un dipendente in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, il dipendente rimane di norma assicurato obbligatoriamente nell’AVS. Ulteriori indicazioni sono disponibili negli opuscoli informativi sul distacco.
c) Assicurazione supplementare nell’AVS nonostante un’assicurazione obbligatoria all’estero
In certi casi, si può rimanere volontariamente affiliati all’AVS, ma in aggiunta a un eventuale assoggettamento assicurativo obbligatorio all’estero. A determinate condizioni, questo è possibile in particolare per le persone che:
- non possono (più) essere distaccate, ma lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera che continua a versare loro il salario;
- vivono in Svizzera, ma lavorano in uno Stato estero e (in base al diritto internazionale) sono assicurate in quest’ultimo;
- vivono in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS;
- accompagnano all’estero il coniuge o il partner registrato assicurato e non esercitano alcuna attività lucrativa.
L’accertamento della legislazione applicabile nei rapporti internazionali non è facile. È pertanto opportuno rivolgersi per tempo alla competente cassa di compensazione.
Il mio datore di lavoro svizzero mi invia per un incarico molto breve (alcune ore) presso un cliente nell’Unione europea; ho bisogno di un modulo A1?
Non esiste una regola che preveda un termine minimo durante il quale il modulo A1 non sarebbe necessario. In linea di principio, non è rilevante che si tratti di una breve trasferta di poche ore o di un soggiorno professionale più lungo.
Tuttavia, la richiesta preventiva di un modulo A1 per trasferte all’estero molto brevi e isolate, come viaggi d’affari o seminari, appare nella maggior parte dei casi sproporzionata (fatta eccezione per gli incarichi svolti in Stati in cui la mancata presentazione di un modulo A1 può essere sanzionata in caso di controllo, in particolare in Francia e in Austria). Se necessario, il modulo A1 può essere rilasciato con effetto retroattivo.
Qualora brevi incarichi all’estero si ripetano e presentino un certo grado di regolarità e prevedibilità, l’assoggettamento alle assicurazioni sociali deve essere verificato secondo le norme applicabili ai lavoratori che svolgono abitualmente la propria attività in più Stati (« pluriattività »).
A differenza del distacco temporaneo, in caso di attività in più Stati, il modulo A1 non deve essere rilasciato nuovamente per ogni incarico all’estero, ma può essere emesso fin dall’inizio per un periodo determinato più lungo.
Ha domande su questo tema?
Il nostro servizio clienti è lieto di assisterLa.