Richiedere prestazioni complementari

Le prestazioni complementari intervengono quando la rendita AVS o AI non è sufficiente a coprire il fabbisogno vitale minimo.

Le mie richieste

Pensione & rendita

Richiedere prestazioni complementari

Per chi

Beneficiari di una rendita di vecchiaia o di una prestazione dell’AI

Persone di contatto

L’organo competente per le prestazioni complementari è l’autorità cantonale competente – di norma la cassa di compensazione cantonale.

Ecco come procedere

1

Valuti se ha diritto alle prestazioni complementari (PC)

Effettui un calcolo provvisorio. Se da questo risulta che le spese eguagliano o superano quasi completamente le entrate, è consigliabile presentare una domanda.

2

Si faccia aiutare nella domanda

Lo sportello AVS del Suo luogo di domicilio o Pro Senectute La aiutano volentieri nella presentazione della domanda.

3

Inoltri la richiesta

Inoltri la Sua domanda di prestazioni complementari presso l’ufficio PC competente.

Per cominciare...

Le prestazioni complementari fanno parte dell’AVS e dell’AI

Le prestazioni complementari sono una prestazione assicurativa supplementare all’AVS o all’AI e non costituiscono assistenza sociale. Se percepisce prestazioni dell’AVS o dell’AI e vive in condizioni economiche modeste, le prestazioni complementari Le garantiscono un reddito minimo adeguato.

I beneficiari di prestazioni complementari hanno automaticamente diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattie.

Non esiti a presentare la domanda, poiché le prestazioni complementari non vengono versate retroattivamente.

Dove si fa richiesta di PC??

L’organo delle prestazioni complementari competente è di norma annesso alla cassa di compensazione cantonale del cantone di domicilio. L’indirizzo corrispondente è disponibile alla pagina: Organi per PC.

Informazioni utili sulle prestazioni complementari

Diritto

Ha diritto alle prestazioni complementari se le spese riconosciute superano le entrate e se adempie le seguenti condizioni:

  • percepisce una rendita AVS o AI, un assegno per grandi invalidi oppure un’indennità giornaliera AI;

  • il Suo patrimonio non supera 100 000 franchi (persone sole), 200 000 franchi (coniugi) o 50 000 franchi (figli);

  • ha domicilio e dimora effettiva in Svizzera;

  • è cittadina/o svizzera/o o cittadina/o di uno Stato membro UE/AELS, oppure vive in Svizzera ininterrottamente da almeno dieci anni in qualità di straniera/o.
    Per i rifugiati o gli apolidi, il termine è di cinque anni.

Con il calcolatore online delle prestazioni complementari può verificare se presentare una domanda sia opportuno nel Suo caso.

Prestazione

Le prestazioni complementari comprendono prestazioni versate mensilmente per garantire il minimo vitale, nonché il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.

L’importo delle prestazioni mensili dipende dalla Sua situazione economica e dalle Sue condizioni personali. A questo proposito si distingue tra persone che vivono a domicilio e persone che vivono in istituto.

Nel calcolo, le spese riconosciute vengono confrontate con le entrate. La differenza corrisponde al Suo diritto alle prestazioni complementari.

Oltre alle prestazioni complementari mensili, vengono rimborsate le spese di malattia e d’invalidità che sono prescritte dal medico e sostenute in Svizzera.

Prestazioni complementari per persone a casa
Prestazioni complementari per le persone in istituto

Domande frequenti

Chi può fornirmi ulteriori informazioni e dove posso presentare la domanda per ottenere le prestazioni complementari (PC)?

In caso di domande ci si può rivolgere ai servizi PC, che di regola sono ubicati presso le casse cantonali di compensazione. I loro indirizzi figurano sul sito : Organi per PC.

Può far valere il Suo diritto alle prestazioni complementari presso l’organo PC competente. Presso lo stesso ufficio può inoltre ottenere i moduli ufficiali per la presentazione della domanda.

Le prestazioni complementari (PC) devono essere restituite?

Per quanto riguarda la restituzione delle PC bisogna distinguere tra PC percepite legalmente e PC percepite indebitamente.

Se risulta a posteriori che, ad esempio, al momento in cui sono state calcolate le PC la sostanza dell’avente diritto era superiore all’importo noto o da lui indicato (PC percepite indebitamente), la somma ricevuta in eccedenza deve essere restituita. Visto che i dati allora utilizzati per il calcolo delle PC sono cambiati, di fatto nel periodo in questione l’interessato aveva più soldi a disposizione di quanto era stato accertato. La decisione iniziale deve dunque essere rettificata. Una tale evenienza può realizzarsi, per esempio, quando viene concessa retroattivamente una rendita AI superiore all’importo computato al momento del calcolo delle PC.

A partire dal 1° gennaio 2021, dopo il decesso del beneficiario le PC percepite legalmente devono essere restituite dagli eredi attingendo all’eredità. Questo vale tuttavia solo per la parte di eredità eccedente i 40 000 franchi. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste soltanto dopo il decesso del coniuge superstite. 

Quali sono le principali spese di malattia e d’invalidità rimborsate tramite le PC?

  • Spese per cure dentarie:
    queste spese sono rimborsate solo se il trattamento è semplice, adeguato ed economico. Se vi è la probabilità che il costo del trattamento sia più elevato dell’importo massimo fissato dal cantone, prima di iniziarlo bisogna presentare un preventivo al competente organo PC.
    Se questa procedura non è rispettata, non può essere rimborsato più dell’importo massimo fissato dal cantone.
  • Spese per aiuto, cure e assistenza a domicilio:
    l’indennità per aiuto, cure e assistenza a domicilio copre le spese per l’aiuto a domicilio fornito da un’organizzazione Spitex riconosciuta. Con il rimborso di queste spese si vuole fare in modo che le persone interessate continuino a vivere a casa.
  • Spese per cure balneari e a soggiorni di convalescenza: sono prese in considerazione le spese per soggiorni di convalescenza in un istituto, in un ospedale o in una stazione di balneoterapia prescritti dal medico. I cantoni disciplinano i dettagli.
  • Spese supplementari per un regime dietetico d’importanza vitale:
    i cantoni disciplinano le spese connesse a un regime alimentare particolare che possono essere rimborsate.
  • Spese di trasporto:
    le spese di trasporto non coperte sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se tali spese sono dovute ad un’urgenza o ad uno spostamento indispensabile. Sono rimborsate anche le spese di trasporto fino al più vicino luogo di cure.
  • Alcuni mezzi ausiliari.
  • Partecipazione ai costi delle casse malati:
    in generale la partecipazione ai costi comprende un importo annuo fisso (franchigia) e il 10 per cento delle spese che superano la franchigia (aliquota percentuale). Ai beneficiari di PC può essere rimborsata al massimo una partecipazione ai costi di 1’000 franchi l’anno.

Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità e dei mezzi ausiliari dev’essere richiesto entro 15 mesi dall’emissione della fattura.

Queste spese possono essere rimborsate soltanto se non sono già coperte da un’assicurazione (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione responsabilità civile, AI ecc.)

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