Versare i contributi AVS dopo la cessazione dell’attività lucrativa

Se non esercita un’attività lucrativa o dispone di un reddito modesto, è tenuto/a a versare i contributi AVS a titolo personale.

Le mie richieste

Vita lavorativa & contributi

Versare i contributi AVS dopo la cessazione dell’attività lucrativa

Per chi

Se interrompe la Sua attività lucrativa prima dell’età di riferimento o svolge un’attività con un grado d’occupazione ridotto, è comunque tenuto/a a versare i contributi AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. I contributi delle persone senza attività lucrativa sono obbligatori, anche per i vedovi e le vedove, nonché per i beneficiari di rendite AI.

Persone di contatto

La cassa di compensazione è volentieri a Sua disposizione per qualsiasi domanda.

044 276 47 77
info@akmigros.ch

Per cominciare...

Quando è esonerato/a?

Non deve versare contributi personali se il Suo coniuge è considerato esercente un’attività lucrativa e versa almeno il doppio del contributo minimo.


Chi mi annuncia come persona senza attività lucrativa presso la cassa di compensazione?

Deve occuparsi personalmente dell’obbligo contributivo e annunciarsi autonomamente.
Né il Suo ultimo datore di lavoro, né la cassa di compensazione possono sapere chi non esercita un’attività lucrativa.
È pertanto indispensabile effettuare l’annuncio, per evitare in seguito lacune contributive AVS o di dover versare retroattivamente i contributi con interessi.


A quanto ammontano i contributi dovuti?

I contributi AVS delle persone senza attività lucrativa sono calcolati in base alla Sua fortuna e ai Suoi redditi (comprese le rendite).
Con il nostro calcolatore può stimare l’importo dei contributi.

Calcolatore online dei contributi AVS

Richieda l’accesso al portale clienti

Il modo più semplice è presentare la Sua domanda in qualità di persona senza attività lucrativa, unitamente agli allegati necessari, tramite il nostro portale clienti.
Per l’attivazione del portale clienti, è sufficiente richiedere presso di noi un codice di attivazione. Lo riceverà per posta e potrà quindi aprire il Suo account.

Nel portale clienti troverà tutta la documentazione essenziale relativa ai procedimenti amministrativi che La riguardano e potrà inoltre richiedere ulteriori servizi.

Richiedere l'accesso

Ecco come procedere

1

Verifica dell’obbligo contributivo

Se non esercita più personalmente un’attività lucrativa, ma la Sua coniuge o il Suo coniuge continua a svolgere un’attività lucrativa, non deve intraprendere alcuna azione.

2

Compilare l’annuncio

In qualità di persona soggetta all’obbligo contributivo, dopo la cessazione dell’attività lucrativa deve annunciarsi presso la cassa di compensazione del Suo ultimo datore di lavoro. Ordini il modulo di iscrizione telefonicamente, via e-mail oppure tramite un messaggio nel portale clienti presso di noi.

3

Annunciare le modifiche

La preghiamo di comunicarci nel corso del tempo cambiamenti rilevanti (ad es. un notevole aumento della fortuna).

4

Acconti trimestrali

La fatturazione dei contributi avviene trimestralmente sotto forma di acconti.

5

Conguaglio finale

Dopo l’avvenuta tassazione fiscale, le autorità fiscali ci comunicano il Suo reddito da rendita nonché il patrimonio effettivo al 31 dicembre. Successivamente procediamo al conguaglio finale.

Informazioni utili sui contributi delle persone senza attività lucrativa

Chi è considerato una persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS:

Sono considerate persone senza attività lucrativa, ad esempio:
  • le persone in pensionamento anticipato, anche in caso di anticipo della rendita AVS

  • la coniuge/il coniuge o la partner/il partner registrato di persone pensionate senza attività lucrativa

  • le persone disoccupate che non percepiscono più indennità giornaliere

  • i beneficiari di indennità giornaliere di malattia

  • i beneficiari di rendite AI

  • i beneficiari dell’assistenza sociale

  • le persone vedove

In determinate circostanze, sono soggette all’obbligo contributivo come persone senza attività lucrativa anche:
  • i lavoratori con un reddito lordo basso

  • i lavoratori che svolgono un’attività lucrativa per meno di 9 mesi nell’anno civile

  • i lavoratori con un grado d’occupazione inferiore al 50 %

Importo dei contributi

L’importo dei contributi dipende dalla Sua situazione personale.
I beneficiari dell’assistenza sociale nonché gli studenti versano il contributo minimo.
Per tutte le altre persone senza attività lucrativa, l’importo dei contributi dipende dal patrimonio e dal reddito da rendita (ad es. una rendita della cassa pensioni).

Non è possibile, né versare di propria iniziativa solo il contributo minimo per evitare lacune contributive, né versare volontariamente contributi più elevati allo scopo di aumentare la rendita futura.

Domande frequenti

Qual è il modo migliore per contattare la Cassa di compensazione Migros?

Può contattarci telefonicamente al numero 044 276 47 77, via e-mail all’indirizzo info@akmigros.ch oppure tramite il portale clienti.

Devo pagare contributi se percepisco una rendita o un’indennità giornaliera dell’AI?

Chi percepisce una rendita AI resta soggetto all’obbligo contributivo anche se non esercita più alcuna attività lucrativa. I beneficiari di rendita AI sono tenuti a pagare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa e devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza.

Per i beneficiari di indennità giornaliere dell’AI le casse di compensazione prelevano dalle stesse la metà dei contributi all’AVS, all’AI, alle IPG ed eventualmente all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e trasferiscono questo importo all’AVS, insieme con l’altra metà assunta dall’AI. L’aliquota di contribuzione è uguale a quella applicata a un rapporto di lavoro dipendente. Grazie a questa regolamentazione, le persone che percepiscono indennità giornaliere dell’AI non devono temere l’insorgere di lacune contributive durante il periodo di riscossione. Nel momento in cui non hanno più diritto a un’indennità giornaliera, devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza per essere registrate come persone senza attività lucrativa.

Quando sono considerato/a senza attività lucrativa per l’AVS?

Per l’AVS sono considerate senza attività lucrativa tutte le persone domiciliate in Svizzera che non conseguono alcun reddito dell’attività lucrativa o ne conseguono solo uno esiguo. Si tratta, per esempio, di persone andate in pensione anticipatamente, beneficiari di rendite AI, studenti, persone che intraprendono un giro del mondo, disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, persone vedove o che si occupano dell’economia domestica.

Anche chi lavora a tempo parziale versa, a seconda delle circostanze, contributi in qualità di persona senza attività lucrativa: per gli assicurati che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno viene effettuato un calcolo comparativo. Sono considerate non esercitanti durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno le persone che lavorano meno di nove mesi all’anno o meno del 50 per cento del tempo di lavoro usuale. Se i contributi dovuti per questa attività, inclusi i contributi del datore di lavoro, rappresentano meno della metà dei contributi che si sarebbero dovuti versare in qualità di persona senza attività lucrativa, si devono versare contributi come tale. In questo caso, gli assicurati possono chiedere alla loro cassa di compensazione di dedurre i contributi pagati sul reddito dell’attività lucrativa dai contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.

Come pago i miei contributi quale persona senza attività lucrativa?

Nell’anno corrente si pagano trimestralmente contributi d’acconto, che la cassa di compensazione fissa in base al reddito presumibile alla fine dell’anno e al prevedibile reddito conseguito in forma di rendita. Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, essa stabilisce l’ammontare definitivo dei contributi dovuti e procede al conguaglio con i contributi d’acconto già versati. Questo avviene sotto forma di decisione contro la quale l’assicurato può opporsi in caso di disaccordo.

Devo pagare contributi se percepisco indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o di quella contro gli infortuni?

Se il datore di lavoro continua a versare il salario durante un’assenza dovuta a malattia o infortunio, vanno pagati i contributi come di consueto. Le prestazioni assicurative, in particolare le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o di quella contro gli infortuni, sono invece esenti da contributi. Attenzione: tali indennità giornaliere possono essere versate anche tramite il datore di lavoro. Se si percepiscono prestazioni assicurative per un lungo periodo (diversi mesi), si corre il rischio che sorgano lacune contributive. Per evitare questa situazione, in tal caso, a seconda delle circostanze, vanno pagati contributi a titolo di persone senza attività lucrativa. Se del caso, o in caso di dubbio, conviene annunciarsi alla cassa di compensazione AVS cantonale o all’agenzia comunale del luogo di residenza.

Ha domande su questo tema?

Il nostro servizio clienti è lieto di assisterLa.

Chiami ora